Il Presidente: Francesco Santoro
Il Vicepresidente: Giorgio Di Giorgio
Consigliere Tesoriere: Dario Di Iorio
Consigliere Attività Sportive: Carlo Damiani
Articolo 1
Denominazione - Scopo – Durata - Emblema
Il CIRCOLO NAUTICO SPORTIVO CAPOLINARO è un’Associazione Sportiva
Dilettantistica (d'ora innanzi per brevità il "CNSC" o Associazione), fondata nel 1964,
attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera di
assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
Il CNSC è una Associazione Sportiva Dilettantistica e quindi:
- è senza fini di lucro, apartitica ed apolitica e, quindi, per tutta la sua durata non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale;
- è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
- esercita, ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, in via stabile e
principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi
dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità la
promozione, l’organizzazione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive
dilettantistiche connesse alla disciplina del nuoto, del canottaggio, della vela, della
pesca sportiva, dell’immersione subacquea e degli altri sport autorizzati dall'Assemblea
dei Soci e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai
regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal
dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di
formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di
attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dei dette discipline;
- può svolgere altresì attività culturali ed in difesa dell’ambiente e del mare;
- può affiliarsi alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva,
riconosciuti dal CONI, per gli sport diffusi tra i Soci, conformandosi allo statuto, alle
norme e alle direttive del CONI, del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle
federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva a cui vorrà2
affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle
federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata
impegnandosi a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti, anche
disciplinari, del CONI e/o delle federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline
sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta
alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
- può svolgere inoltre funzioni didattiche, educative e sociali a favore dei giovani, e dei
portatori di handicap, avviandoli alla pratica dello sport;
- garantisce la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali
per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
Il CNSC si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai
sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e
ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
La durata del CNSC è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
L’emblema sociale è quello inserito alla prima pagina del presente Statuto.
Articolo 2
Sede Sociale
La Sede Sociale è in Santa Marinella (Roma), C.A.P. 00058, via Fabio Filzi n.11 ed è
domiciliata presso la residenza del suo Presidente pro tempore.
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata
dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente
statuto.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di
rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Articolo 3
Carte Statutarie
Il CNSC è retto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, nonché dalle delibere
e dai Regolamenti che saranno adottati dagli Organi Sociali.
L’ammissione a Socio implica l’incondizionata accettazione di tutte le norme e
disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti.
Articolo 4
Requisiti individuali
Possono essere associati al CNSC i cittadini italiani e stranieri, che abbiano compiuto la
maggiore età e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e
non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di
astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle
competenti autorità sportive.
Articolo 5
Categorie dei Soci3
I Soci hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, escluso ogni limite sia temporale
che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, secondo le disposizioni
del presente Statuto e dei Regolamenti e si distinguono nelle seguenti categorie:
1 - ORDINARI
2 - FAMILIARI
L’aspirante Socio deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo o a un
consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, contenente le proprie
generalità e quelle del proprio nucleo familiare, nonché l’indirizzo di posta elettronica a
cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le
finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
La qualifica di Socio si acquisisce a seguito di apposita delibera di ammissione da parte
del Consiglio Direttivo che è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a
cura del Consiglio Direttivo stesso. Avverso il rigetto l’interessato può proporre
reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del
diniego.
La qualità di Socio cessa per dimissioni, morte, espulsione dal CNSC, mancato
pagamento della quota annuale d’iscrizione trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza
del versamento della medesima quota.
Il Socio, il proprio coniuge, i figli ed i familiari coabitanti, hanno diritto a frequentare la
Sede sociale e ad utilizzarne i relativi impianti, servizi ed attrezzature, con le limitazioni
e la regolamentazione che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
5.1- SOCI ORDINARI
Sono Soci Ordinari le persone che, alla data d’approvazione del presente statuto, sono
iscritti nel libro Soci e, successivamente, coloro che, presentati da altri due Soci
Ordinari, ottengano l’ammissione al CNSC secondo le modalità stabilite nel successivo
articolo 7.
I Soci presentatori debbono dichiarare che ricorrono nel candidato i requisiti richiesti
dal precedente articolo 4.
Il numero dei Soci Ordinari è determinato dall’Assemblea Ordinaria.
Essi sono tenuti a pagare, entro un mese dalla comunicazione d’avvenuta ammissione a
Socio, la quota d’ammissione stabilita dall’Assemblea.
La quota d’ammissione viene acquisita dal CNSC a titolo definitivo e non è in alcun
caso rimborsabile.
Può acquisire la qualifica di Socio Ordinario, ricorrendo le condizioni previste nel
precedente art.4, colui che acquista la casa sita nel Comune di Santa Marinella (RM) di
proprietà, alla data dell’atto di compravendita, di un Socio Ordinario che rinunci alla
propria quota, dando notizia al Consiglio Direttivo dell’avvenuto passaggio di
proprietà.
5.2 - SOCI FAMILIARI
Possono far parte di questa categoria i figli del Socio Ordinario che hanno un proprio
nucleo familiare, i fratelli del Socio Ordinario che hanno un proprio nucleo familiare,
ed i genitori del Socio Ordinario, non coabitanti con il Socio Ordinario.
I Soci Familiari hanno diritto a frequentare la Sede sociale e ad utilizzarne i relativi
impianti, servizi ed attrezzature messe a disposizione del Socio Ordinario suo parente,
con le regolamentazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
I Soci Familiari non hanno diritto di voto e vengono ammessi a far parte del CNSC,
senza quota d’ammissione, su richiesta del Socio Ordinario suo parente, previa delibera
consiliare.
La quota Sociale che dovranno corrispondere sarà pari ad 1/3 di quella che verrà
determinata dall’Assemblea per i Soci Ordinari.
La qualità di Socio familiare cessa per dimissioni del Socio Ordinario nonché in caso di
morte di quest’ultimo. In tali casi, entro tre mesi dalla data delle dimissioni o del
decesso, il Socio Familiare può acquisire, se non richiesta dal familiare coabitante o4
erede, su richiesta da presentare al Consiglio Direttivo, la qualifica di Socio Ordinario.
In caso di più Soci familiari, nei medesimi termini gli stessi dovranno indicare quale tra
di loro acquisirà la qualifica di Socio Ordinario.
Articolo 6
Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i Soci Ordinari hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che
esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, i Soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo,
che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da
non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale indicata dal Consiglio Direttivo e
stabilita dall’Assemblea per ciascuna categoria di Soci.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo nel pagamento
della quota, è applicata al Socio moroso una penale del 10%. A tal fine farà fede la data di
accredito della somma sul conto corrente del CNSC.
Il mancato pagamento della quota annuale, incluse le eventuali penali, entro il termine
perentorio del 31 maggio, comporta definitivamente la cancellazione del Socio dall’albo
sociale.
Al fine di fronteggiare determinati oneri di carattere straordinario, l’Assemblea può
deliberare contributi straordinari, sia a fondo perduto che rimborsabili, al pagamento dei
quali sono tenuti nella stessa misura tutte le categorie dei Soci.
I contributi a fondo perduto non sono più dovuti dal Socio al compimento del 80° anno di
età;
i suindicati contributi dovranno essere versati e saranno rimborsabili (quelli non a fondo
perduto) secondo modalità, termini e condizioni stabiliti di volta in volta dall'Assemblea
che li ha deliberati e/o dagli eventuali regolamenti predisposti a tal fine dal Consiglio
Direttivo su delega dell'Assemblea stessa.
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli
associati.
Le dimissioni da Socio dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera
raccomandata a.r. entro il 31 Dicembre. Il Socio dimissionario non avrà diritto a rimborsi
e/o restituzioni di alcun tipo.
Articolo 7
Ammissione Soci
L’ammissione dei Soci Ordinari e Familiari avviene mediante delibera del Consiglio
Direttivo e ratifica della successiva Assemblea.
L’ammissione dei Soci è regolata dalle seguenti norme:
1. chi desidera far parte del CNSC deve farne domanda al Consiglio Direttivo, con
la quale egli assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto
e dei Regolamenti, alle deliberazioni dell’Assemblea nonché ai relativi impegni
finanziari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo;5
2. la domanda di ammissione al CNSC deve essere controfirmata da almeno due
Soci Ordinari presentatori con più di dieci anni di anzianità.
I Soci ordinari dimissionari, per essere riammessi, devono osservare la prassi normale
di cui al presente articolo dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposita delibera le modalità di invio delle domande
di ammissione ed i criteri di tenuta del registro delle stesse.
In ogni caso, avranno priorità le domande di ammissione a Socio ordinario presentate
da un Socio Familiare e gradatamente, quelle presentate da un familiare di un Socio
Ordinario.
L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a Socio,
debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata
presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare
predeterminato dalla stessa Assemblea.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati
personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini
sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 8
Organi Sociali
Sono Organi Sociali: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo,
Gli Organi Sociali elettivi durano in carica quattro anni e scadono tutti congiuntamente,
ivi compresi coloro eventualmente eletti nel corso del quadriennio.
Articolo 9
Assemblea
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
L’Assemblea, convocata e costituita secondo le norme del presente Statuto, vincola con
le sue deliberazioni tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ed è composta dai Soci Ordinari e Familiari, in
regola con il pagamento delle quote sociali, dei contributi speciali e di quanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, al CNSC.
I Soci Familiari partecipano alle Assemblee, ma senza diritto di voto.
L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o, in caso di
suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano
di carica sia in sede ordinaria che straordinaria ovvero per iniziativa di almeno tre
componenti il Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta di almeno il 30% dei Soci
da inviarsi al Consiglio Direttivo. È consentita l’autoconvocazione dell’assemblea nel
caso di mancata convocazione entro quattro mesi dalla richiesta di convocazione
contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno, inviata, a mezzo raccomandata
a.r., al Presiedente ed ai membri del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del CNSC o dal Vice Presidente o da un Socio
designato dall’Assemblea. Il presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Il verbale di ciascuna Assemblea è redatto da un segretario nominato dall’Assemblea
stessa, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente, e tenuto, a cura del Consiglio
Direttivo, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Copia del verbale deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.6
Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la
modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Enti di
Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione è affiliata.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e
l'ordine del giorno e deve essere consegnata entro il termine di otto giorni antecedenti la
riunione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo
anche informatico (compresi il telefax e la posta elettronica indicato in sede di adesione
da ogni associato) e mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di
convocazione”.
I Soci sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo il loro indirizzo di posta
elettronica e di telefono cellulare, e le eventuali successive variazioni, al fine di
consentire l’utilizzo di tali mezzi di convocazione dell’Assemblea.
I Soci possono chiedere al Presidente del CNSC che l’argomento dagli stessi proposto,
venga inserito all’ordine del giorno della prima Assemblea utile.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 luglio
per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo ed è
ammesso uno slittamento massimo di un mese.
L’Assemblea:
1. determina l’indirizzo generale del CNSC;
2. approva, con l’astensione dei componenti il Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo ed il preventivo finanziario;
3. elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri
componenti del Consiglio Direttivo;
4. approva la quota di ammissione e le quote sociali annuali per le varie categorie
dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
5. delibera i contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
6. delibera, anche a ratifica, l’ammissione e l’espulsione dal CNSC del Socio
deliberata dal Consiglio Direttivo;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
8. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti
consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
9. delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli
organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
10. delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno indicato nella
convocazione, salvo quelli di competenza esclusiva dell’Assemblea
Straordinaria che sono:
a) modifiche dello Statuto e del Regolamento Organico;
b) scioglimento del CNSC, trasformazione o fusione con altri Enti;
c) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, in proprio e/o per delega e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo
quanto previsto al successivo art.19 per lo scioglimento del CNSC, sui seguenti
argomenti:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sui diritti reali immobiliari;
c) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria
amministrazione.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, in proprio e/o per delega, e delibera a maggioranza dei voti espressi.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti, in proprio e/o per delega, purché non inferiore al 50% dei Soci aventi7
diritto, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, salvo quanto previsto al
successivo art.19 per lo scioglimento del CNSC.
Le deliberazioni si prendono di regola in modo palese, salvo che l’Assemblea stessa
decida per lo scrutinio segreto.
Non si potranno prendere deliberazioni su argomenti non inseriti all’ordine del giorno.
Il Socio può partecipare all’Assemblea rilasciando ad altro Socio una delega conferita
per iscritto.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di tre altri Soci.
Articolo 10
Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza del CNSC ed agisce in suo nome, ha la firma
sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee (stabilendo, gli
argomenti da trattare e l’ordine della trattazione stessa), cura l’esecuzione delle
deliberazioni prese dall’Assemblea anche a mezzo dei Consiglieri preposti alle varie
cariche.
Il Presidente presiede e convoca a sua discrezione il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è responsabile del funzionamento del CNSC nei confronti delle
Federazioni, e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e
dell’Assemblea; a tal fine esercita una funzione di coordinamento dell’attività del
Consiglio, assicurandone e controllandone la corrispondenza alle delibere ed alle linee
di indirizzo approvate dall’Assemblea.
Articolo 11
Consiglio Direttivo
Il CNSC è amministrato dal Consiglio Direttivo, che è dotato dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria dell’Associazione, dura in carica quattro anni ed è composto da
cinque membri:
• il Presidente;
• il Vice Presidente, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza
dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato
• tre Consiglieri, ciascuno dei quali eletto con riferimento ai seguenti settori
operativi:
1- Segreteria,
2- Tesoreria ed Amministrazione, con compiti di (a) redigere i verbali delle riunioni
degli organi sociali e la trascrizione nei relativi libri e registri;(b) dare esecuzione alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo; (c) seguire le procedure di
tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza; (d) provvedere alle trattative
necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e
predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi; (e) provvedere a incassare e
liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento; (f)
presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le
scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e
contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio
direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari; (g) periodico
controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e
l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3- Lavori ed Attività Tecniche;8
4- Attività Sportive.
Al Presidente e al Vice Presidente possono essere conferite le deleghe per i settori
operativi di cui sopra.
Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in tale riunione, sarà
decisivo.
In assenza di qualcuno dei Consiglieri, o in caso di urgenza, il Presidente o il Vice
Presidente lo sostituiscono personalmente.
Le eventuali vacanze nelle suddette cariche vengono colmate, a cura del Presidente e
fino alle elezioni da tenersi nella successiva Assemblea, con altri membri del Consiglio
o con Soci Ordinari.
Nel caso in cui durante l’anno venga a mancare un consigliere, lo stesso viene sostituito
con delibera consiliare da portare alla approvazione della prima Assemblea utile. Nel
caso di impossibilità a procedere a tale sostituzione, lo stesso è sostituito dagli altri
consiglieri rimasti in carica fino alla successiva Assemblea.
Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, o di almeno tre tra
Vice Presidente e Consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e si procede entro
tre mesi alla sua rielezione; gli altri membri rimangono in carica per l’ordinaria
amministrazione fino all’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o per incarico da
lui ricevuto.
Articolo 12
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la direzione morale,
disciplinare, sportiva ed amministrativa del CNSC, del quale promuove gli sviluppi e
regola il funzionamento.
Il Consiglio Direttivo per l'espletamento delle sue funzioni può nominare consulenti e
collaboratori, anche esterni, commissioni consultive o di studio, composte da Soci e/o
non Soci, determinandone compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del
Consiglio medesimo.
Spetta tuttavia al Consiglio Direttivo di dare valore ed esecutività all’opera di tali
commissioni.
I membri del Consiglio, con l’approvazione di questo, possono aggregare uno o più
Soci per il disimpegno delle loro mansioni.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rapporti di reciprocità con altri Circoli, di
assumere e concedere gestioni e concessioni afferenti agli scopi istitutivi del CNSC.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di istituire le Sezioni sportive e di emanarne i
relativi Regolamenti.
Rientra altresì nella competenza del Consiglio Direttivo emanare Regolamenti
riguardanti contributi ed oneri di carattere speciale e/o straordinario eventualmente posti
a carico dei Soci dall'Assemblea.
Al Consiglio è demandata la determinazione delle quote sociali annuali da portare alla
approvazione dell’Assemblea, nonché la possibilità di effettuare erogazioni liberali a
scopo benefico a Enti e Istituti di natura religiosa, sportiva o sociale, nei limiti dell’1%
del totale valore delle quote raccolte in ciascun esercizio.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento
dal Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri, mediante avviso
contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno comunicato o
inviato con lettera raccomandata, anche a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo anche9
informatico (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno tre giorni prima della
riunione o in caso di urgenza almeno un giorno prima.
I Consiglieri sono tenuti a comunicare il loro numero di telefax e/o indirizzo di posta
elettronica, ed eventuali successive variazioni, al fine di consentire l'utilizzo di tali
mezzi di convocazione del Consiglio Direttivo.
Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera comunque
validamente quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per
tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali
presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e
dove deve trovarsi anche il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del
relativo verbale.
Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto processo verbale inserito nell’apposito
libro e firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario.
I Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non
consecutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello
svolgimento del loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice
Presidente e con delibera consiliare adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti,
essere dichiarati decaduti dalla carica. La relativa delibera dovrà essere comunicata alla
prossima assemblea.
Il Consiglio Direttivo risolverà eventuali conflitti di competenza fra i Consiglieri
precisandone o modificandone i compiti.
Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile della protezione dei minori di cui
all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
É fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione
Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI. e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Articolo 13
Presidenza Onoraria
È prevista la nomina di uno o più Presidenti Onorari, che vengono eletti su proposta dal
Consiglio Direttivo.
La decisione è demandata all’Assemblea dei Soci.
Articolo 14
Elezioni
Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti, con
votazione a schede segrete, dall’Assemblea e sono rieleggibili consecutivamente.
Le cariche sociali sono onorarie.
Per la candidatura a Presidente è necessaria un’anzianità di CNSC di almeno tre anni; di
due anni per le altre cariche.
L’elezione, sia del Presidente che del Consiglio Direttivo avviene mediante
acclamazione ovvero con l’inserimento delle schede in urne sigillate. L’Assemblea
nomina gli scrutatori delle schede.
Articolo 15
Provvedimenti disciplinari10
Il Consiglio Direttivo, qualora un Socio:
a) manchi alle norme di convivenza sociale, tanto nei locali del CNSC quanto fuori di
esso;
b) venga meno – o per colpa o per dolo – alle norme di correttezza e generosità
sportiva;
c) si renda o sia stato colpevole di azioni disonorevoli che possano recare danno al
CNSC o turbamento della serenità del CNSC stesso e dei suoi Soci;
d) sia con il suo comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita
sociale;
e) contravvenga alle norme dello Statuto sociale, del relativo Regolamento Organico
od anche non osservi le disposizioni ordinarie e speciali emanate dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo o, comunque, non si attenga alle norme e prescrizioni che vengano
prese dall’Assemblea dei Soci per necessità ordinarie o straordinarie, aprirà di propria
iniziativa, o su richiesta di almeno due Soci, la procedura disciplinare, previa
contestazione degli addebiti al Socio interessato, e sulla base delle relative motivate
conclusioni, potrà adottare a seconda della gravità dell’infrazione, i seguenti
provvedimenti:
1) diffida;
2) multa;
3) deplorazione;
4) sospensione temporanea dell’esercizio dei diritti di Socio;
5) esclusione dal CNSC ratificata dall’Assemblea.
Il provvedimento di esclusione sarà comunicato all’interessato, mediante
comunicazione scritta, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non
appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che
esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo
alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Articolo 16
Fondo comune
Il fondo comune del CNSC è costituito dai contributi dei Soci, dai beni mobili ed
immobili acquisiti con questi contributi, da finanziamenti, sovvenzioni, donazioni,
elargizioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici e privati, dai beni mobili ed
immobili preesistenti e da quelli prevenuti al CNSC per atti di liberalità, dai proventi di
gestione, nonché da qualunque altra entrata.
In nessun caso i Soci possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la
quota in caso di cessazione dalla qualità di Socio.
Articolo 17
Bilancio consuntivo e bilancio preventivo
La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
L’anno finanziario ha principio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.
Il bilancio consuntivo/rendiconto economico ed il bilancio preventivo sono redatti a
cura del Consigliere Tesoriere e sono predisposti dal Consiglio, che li presenta
all’Assemblea Ordinaria annuale per l’approvazione.
Il bilancio consuntivo comprende lo stato patrimoniale ed il conto economico, deve
essere redatto con chiarezza, deve informare circa la complessiva situazione11
economico- finanziaria dell’associazione. e rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della
convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio
stesso.
L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata
approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione
quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.
Tali bilanci, con i relativi documenti giustificativi, devono essere depositati presso la
Sede Sociale almeno sette giorni prima dell’Assemblea.
Per i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo si rinvia
a quanto previsto al precedente articolo 9.
I proventi delle attività svolte non possono essere divisi tra i Soci, neanche in forme
indirette.
Eventuali utili derivanti dall’attività del CNSC saranno reinvestiti per il perseguimento
esclusivo dell’attività sportiva.
Articolo 18
Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili
proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi,
erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I mezzi finanziari dell’Associazione sono indicati nell’art. 16 che precede.
L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività
statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto.
Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 19
Attività del Circolo
L'attività del CNSC è svolta nei confronti dei Soci in aderenza alle finalità istituzionali,
a fronte di versamenti periodici a titolo di quote associative e di versamenti per la
fruizione di specifici servizi e per contributi straordinari, ai sensi del presente Statuto.
Purché coerenti allo scopo sociale e conformi alle finalità istituzionali, l'Assemblea
Ordinaria del CNSC può, su proposta del Consiglio Direttivo, autorizzare in via
eccezionale attività svolte nei confronti di terzi, anche all'interno dei locali del CNSC e
mediante rapporti con enti, società, associazioni di categoria, soggetti e realtà di
particolare prestigio sociale, sportivo o culturale. In tali casi l'Assemblea Ordinaria può
anche demandare al Consiglio Direttivo la predisposizione di specifici Regolamenti.
Resta nella competenza del Consiglio Direttivo l'organizzazione di competizioni
sportive e di tornei aperti alla partecipazione anche di terzi, stabilendone modalità,
condizioni ed oneri per i partecipanti.
Articolo 20
Lavoratori e volontari12
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e
normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità
e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro
nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la
formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un
rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi
dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione
prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs.
81/2015.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti
pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del
percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività
sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i
volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze
collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Mlps.
Articolo 21
Dello scioglimento del Circolo
Per lo scioglimento del CNSC occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati
ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.
In caso di scioglimento del CNSC il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi,
secondo le indicazioni dell’Assemblea, in conformità alla Legge ed alle disposizioni del
CONI.
Articolo 22
Dei Regolamenti
È data facoltà al Consiglio Direttivo di redigere i Regolamenti che stabiliscano tutte le
altre norme che, non comprese nel presente Statuto e nel Regolamento Organico,
occorrano per disciplinare l’uso dei locali, degli impianti sportivi e del materiale
sportivo, il funzionamento e l’uso dei vari servizi, nonché per regolamentare e dare
esecuzione a deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 23
Modificazioni allo Statuto ed al Regolamento Organico
Il presente Statuto abroga qualunque altro Statuto precedente.13
Le eventuali modificazioni dovranno essere proposte all’Assemblea Straordinaria, che
decide con le maggioranze previste dall'articolo 9 del presente Statuto.
Tale norma è valida anche per le modificazioni del Regolamento Organico.
Articolo 24
Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti si fa riferimento
alle norme di Legge in materia.
Il presente Statuto è stato predisposto dal Consiglio Direttivo del CNSC in data 18.6.2024
ed approvato dall’Assemblea Straordinaria del CNSC il 29.6.2024
Indirizzo
Via Fabio Filzi 11
00058 Santa Marinella (Roma)
Presidente:
Francesco Santoro
Vicepresidente:
Giorgio Di Giorgio
Consiglio Direttivo: Consiglio@cnscapolinaro.com